Indennità lavoro autonomo e lavoro a termine

Il DECRETO CURA ITALIA prevede l’erogazione di indennità “per il mese di marzo” pari a 600 euro[1], che non concorrono alla formazione del reddito, erogate dall’Inps su domanda, per le seguenti categorie[2]:

  •   liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020
  •   lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
  •   lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
  •   lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della disposizione,
  •   operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
  •   lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020 (entrata in vigore del decreto).

Le indennità sopracitate non sono cumulabili. Viene anche specificato che tale indennità non è erogabile ai percettori di Reddito di Cittadinanza.

NB:  I fondi stanziati sono LIMITATI… Ti consigliamo quindi di fare la richiesta immediatamente perché pensiamo che il criterio con cui saranno distribuiti i soldi sia “chi prima arriva, meglio alloggia”, fino ad esaurimento fondi. Inoltre non si sa ancora quale sarà la procedura. Si sa però che la domanda dovrà essere formulata direttamente da chi richiede il bonus (o un CAF o un intermediario)

[1] La dicitura, che ha preso il posto della definizione “una tantum” presente nelle prime bozze, sembra preludere a una ulteriore indennità per il mese di aprile come accennato dai ministri Gualtieri e Catalfo in conferenza stampa, ma non c’è certezza probabilmente sulle risorse economiche disponibili.

[2] un bonus analogo è assicurato ai collaboratori di società e associazioni sportive dilettantistiche (v. oltre: art. 96)

 

 Congedi familiari straordinari per coronavirus o voucher baby-sitter

A partire dal 5 marzo 2020 per sostenere le famiglie a fronte della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per Coronavirus, viene assicurato un congedo straordinario fino a quindici giorni, per i genitori (anche adottivi e affidatari) con figli di età non superiore ai 12 anni delle seguenti categorie:

s  lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato con indennità pari al 50% della retribuzione

s  Collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS, con indennità pari al 50% di 1 /365 del reddito individuato per determinare l’indennità di maternità

s  Lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per i quali l’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale stabilita per il 2020

 NB: Sono esclusi i nuclei beneficiari di altri strumenti di sostegno al reddito o in cui un genitore lavori in modalità smart working, sia disoccupato o non lavoratore.

I lavoratori dipendenti, con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, inoltre, possono astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa gli stessi lavoratori possono richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro, erogato attraverso il Libretto famiglia telematico INPS.

Saluti.

Studio Spione

Dottori Commercialisti, Revisori Legali e Analisti Finanziari

Viale dello Statuto, 1 – 04100 Latina (LT)

Tel/Fax 0773.472355

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VIES, ESTEROMETRO, IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE NOVITÀ DAL 1° GENNAIO 2020

VIES: novità dal 1° gennaio 2020

Dal 1° gennaio 2020 l’iscrizione del soggetto passivo IVA nell’archivio VIES diventerà una condizione sostanziale per l’applicazione della non imponibilità IVA nelle operazioni intracomunitarie.

COS’È IL VIES  

Il VIES (VAT Information Exchange System) è un sistema di scambio automatico di informazioni fra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri UE e consente alle Amministrazioni finanziarie di monitorare le operazioni intracomunitarie e i soggetti che le eseguono e agli operatori di verificare il numero identificativo IVA delle controparti comunitarie.

Infatti, i soggetti che effettuano scambi commerciali in ambito comunitario sono tenuti a richiedere:

  1. L’attribuzione di un codice IVA alle amministrazioni nazionali
  2. L’inserimento di tale codice nella banca dati VIES.

SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE AL VIES

In generale, sono obbligati all’iscrizione al VIES i soggetti passivi IVA che intendono effettuare operazioni intracomunitarie.

Si precisa che l’iscrizione al VIES riguarda ma anche coloro che effettuano o ricevono prestazioni di servizi intracomunitarie soggette ad IVA nel Paese di destinazione.

 

Altre novità importanti DAL 1° gennaio 2020:

In sede di conversione in legge del D.L. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020) è stato previsto che:

  • l’esterometro passa da una periodicità di presentazione mensile a trimestrale;
  • l’imposta di bollo (dovuta sulle fatture elettroniche) qualora l’importo annuale dovuto sia inferiore a 1.000 € passa da una periodicità di pagamento trimestrale a semestrale (16 giugno e 16 dicembre).

 

Per info o approfondimenti lo studio resta a disposizione.

 


Nuovi soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria 2019

Nel ricordare la scadenza entro il 31 gennaio 2020 della trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (STS) dei dati delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel 2019,
la presente comunicazione per comunicare una novità: l’introduzione si Nuovi soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria 2019.

A partire dal 2016 tutte le strutture e le figure professionali che erogano prestazioni sanitarie sono obbligate ad inviare al Sistema TS le fatture emesse nei confronti dei propri pazienti.

A seguito del riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitari, che ha determinato l’istituzione e il riconoscimento di nuovi albi e organizzazioni, quest’anno è stata ampliata la platea dei soggetti obbligati alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel 2019.

19 sono le nuove tipologie di soggetti, tra cui professionisti sanitari tecnici iscritti ai relativi albi, oltre che sanitari per igiene dentale, fisioterapia, logopedia, podologia, oftalmologia, neuro-psicomotricità dell’età evolutiva, terapia occupazionale, educatori professionali e assistenti sanitari, che dovranno provvedere, entro il 31 gennaio 2020, alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (STS) dei dati delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel 2019.

Ricordiamo che lo scopo di questo adempimento è quello di permettere all’Agenzia delle Entrate di inserire tali spese nelle dichiarazioni dei redditi precompilate.

Nel 2015 ha debuttato la dichiarazione dei redditi precompilata, prevista dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 175/2014 (cd. Decreto semplificazioni) in base al quale l’Agenzia delle Entrate precompila la dichiarazione utilizzando:

  • le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria;
  • i dati trasmessi da parte di soggetti terzi;
  • i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d’imposta.

Dal 2016 (modello 730/2016 – redditi 2015) nella dichiarazione precompilata sono confluiti ulteriori dati, tra cui quelli delle spese sanitarie registrate con il sistema “Tessera Sanitaria” e dei rimborsi effettuati nel periodo d’imposta precedente.

Abbiamo detto che nel 2019 è stata ampliata la platea dei soggetti che, entro il 31 Gennaio di ogni anno, sono tenuti all’invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun contribuente nell’anno di imposta precedente alla scadenza.

Riepilogando, tutti i soggetti sono qui di seguito elencati:

Oltre ai soggetti obbligati dal 1° gennaio 2015:

¨        iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;

¨        farmacie (pubbliche e private);

¨        strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale;

¨        strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN, l’obbligo per dette strutture decorre dal 2016.

Dal 1° gennaio 2016, sono stati inseriti nel novero dei soggetti obbligati all’invio dei dati delle spese sanitarie anche:

¨        gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci da banco ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;

¨        gli psicologi;

¨        gli infermieri;

¨        le ostetriche/i;

¨        i tecnici sanitari di radiologia medica;

¨        gli ottici;

¨        e i veterinari per quel che riguarda le spese veterinarie.

Infine dal 1° gennaio 2019, sono tenuti all’invio dei dati di spesa sanitaria privata anche:

¨        le strutture della sanità militare;

¨        la farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG);

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di dietista;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di igienista dentale;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di fisioterapista;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di logopedista;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di podologo;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di educatore professionale;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di assistente sanitario;

¨        gli iscritti all’albo dei biologi.

 

Gli iscritti agli albi professionali di Psicologi, Infermieri, Ostetrici, Tecnici radiologi, Veterinari, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico ortopedico, Dietista, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igienista dentale, Fisioterapista, Logopedista, Podologo, Ortottista e assistente di oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Educatore professionale, Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e Assistente sanitario si devono registrare al Sistema TS per accedere ai servizi a loro dedicati con le credenziali oppure con una smart card conforme allo standard CNS (carte regionali, TS-CNS).

La smart card può essere utilizzata come strumento di autenticazione dopo aver effettuato, al primo accesso, la registrazione della “carta” al Sistema TS.

Tra i servizi ai quali possono accedere c’è appunto il Servizio Spese Sanitarie, che consente di:

¨        inserire nel Sistema TS i dati delle ricevute/fatture emesse a fronte del pagamento del cittadino e i relativi documenti di rimborso;

¨        conferire la delega all’invio dei dati di spesa sanitaria ad un intermediario fiscale;

¨        prendere visione delle ricevute dei dati inviati.

Vediamo come funziona l’Accesso tramite credenziali, che è la modalità comune a tutti i soggetti.

L’accesso ai servizi tramite credenziali è consentito solo ai possessori di un Codice Identificativo (Codice Fiscale o Nickname), una Parola Chiave e il Pincode (da utilizzare per le operazioni di trasmissione telematica).

Per ricevere le credenziali il professionista sanitario deve effettuare la richiesta di credenziali al Sistema TS:

¨     La Parola Chiave, che nasce “scaduta”, è inviata all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dichiarato;

¨     il Nickname e il Pincode sono, invece, resi disponibili nell’area autenticata sezione “Profilo Utente”.

Relativamente alle modalità di trasmissione e alle specifiche tecniche, per i nuovi soggetti obbligati (di cui al Decreto del 22.11.2019) si deve fare riferimento al decreto del MEF del 31 luglio 2015 e del 27 aprile 2018, si dovrà invece attendere un successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante della privacy, che stabilirà le modalità tecniche di utilizzo delle informazioni ricevute, da parte dell’Amministrazione finanziaria, ai fini della predisposizione della precompilata.

I dati da trasmettere

I dati da trasmettere sono sostanzialmente:

¨     quelli relativi alle spese sanitarie così come riportate sul documento fiscale (quindi, codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso; data del documento fiscale che attesta la spesa; tipologia della spesa; importo della spesa);

¨     quelli relativi agli eventuali rimborsi effettuati per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

Come sopra già indicato, per effettuare l’invio dei dati è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso al STS.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti


SALDO IMU E TASI 2019 IN SCADENZA IL 16 DICEMBRE 2019

Il 16 dicembre scade il termine di pagamento del saldo dell’IMU e della TASI 2019. Per calcolare l’ammontare dovuto occorre visionare le delibere comunali che risultano pubblicate sul sito internet del MEF entro il 28.10.2019.

In questa scheda vediamo il riepilogo di questa disciplina.

 

IMU TASI: SALDO 2019
SCADENZA IMU TASI PER IL 2019 IMUTASI vanno versata in due rate:

¨        la prima, entro il 16.6, a titolo di acconto, utilizzando l’aliquota e le detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente;

¨        la seconda, entro il 16.12, a titolo di saldo, sulla base delle delibere e regolamenti pubblicati dal Comune alla data del 28.10 di ciascun anno sul sito Internet del MEF. In caso di mancata pubblicazione delle suddette delibere/regolamenti entro il 28.10 “si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti


La consultazione delle fatture elettroniche

Entro il 31 ottobre i contribuenti soggetti all’obbligo della fattura elettronica, ma anche i privati, hanno la facoltà di aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per gli utenti. Come funziona e in cosa consiste?

Il video dell’agenzia delle entrate – Consultazione Fattura Elettronica

In questo video (dell’Agenzia delle Entrate), un funzionario illustra come aderire al servizio di consultazione online delle fatture elettroniche.

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Se vuoi maggiori info chiama lo studio: 0773.472355 – o scrivi una e-mail: info@studiospionecommercialista.com

 

 


Finalmente l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare con i chiarimenti ormai inattesi sul regime forfettario. Seppure restano ancora zone d’ombra sul tema, è da apprezzare lo sforzo di fornire risposte e chiarimenti ai tanti dubbi che le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio alla legge istitutiva del Regime forfettario avevano insinuato nella testa di consulenti e contribuenti.

IL SUPERAMENTO DELLA VECCHIA SOGLIA PER L’ACCESSO AL NUOVO REGIME

Primo fra tutti i requisiti, da possedere per poter accedere e permanere nel regime forfettario, è quello di non aver percepito, nell’anno precedente, ricavi/compensi superiori a 65.000 euro. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui il contribuente abbia superato la vecchia soglia di accesso al regime al 31 dicembre 2018, ma abbia conseguito/percepito, nel medesimo periodo d’imposta, ricavi/compensi non superiori alla nuova soglia di 65.000 euro, lo stesso può rimanere nel regime forfetario, applicando le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2019.

Per la verifica dell’eventuale superamento del limite, si deve tener conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento; perciò, ad esempio, coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il principio di competenza e coloro che hanno applicato il regime semplificato di cui al comma 1 dell’articolo 18 del d.P.R. n. 600 del 1973 devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il regime di cassa.

Se vuoi maggiori info chiama lo studio: 0773.472355 – o scrivi una e-mail: info@studiospionecommercialista.com


Per i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto o attività assimilate viene introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l’obbligo di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi. L’ obbligo è stato inoltre anticipato al 1° luglio 2019 per i contribuenti il cui volume d’affari sia superiore ad euro 400.000. Vediamo brevemente come usufruire dell’agevolazione.

Credito d’imposta Registratori di cassa.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto o attività assimilate, devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

L’applicazione di tale disposizione è anticipata al 1° luglio 2019 per gli esercenti con un volume d’affari superiore a 400 mila euro.

Allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, l’acquisto o l’adattamento degli strumenti necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, è stata prevista la concessione di un contributo.

Se vuoi maggiori info chiama lo studio: 0773.472355 – o scrivi una e-mail: info@studiospionecommercialista.com


Fattura Elettronica – obbligo dal 01 gennaio 2019 – Studio Spione Commercialista Latina

Il 15 ottobre 2018 Consiglio dei Ministri ha approvato il DL fiscale “collegato” alla Manovra. Questo DL apporta importanti novità sulla fatturazione (fattura elettronica).

Nonostante questo DL potrebbe essere modificato in sede di “iter parlamentare”, di seguito si elencano le principali novità:

  • Nessuna proroga (è confermato l’obbligo dal 1 gennaio 2019 della fatturazione elettronica)
  • Nessuna sanzione, fino al 30/06/2019 (per le fatture elettroniche emesse tardivamente). In altri termini, nel periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019 la tardiva fatturazione non sarà sanzionata se emessa oltre il termine normativamente previsto, ma comunque predisposta e trasmessa al SdI entro il termine della liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale).

Se vuoi maggiori info chiama lo studio: 0773.472355 – o scrivi una e-mail: info@studiospionecommercialista.com

Nel frattempo, guarda questo brevissimo video di introduzione (da www.studioinrete.it) :

Infine, visita il sito: www.studioinrete.it per avere maggiori info e scoprire le soluzioni “integrate” con il nostro studio.

Fattura Elettronica – obbligo dal 01 gennaio 2019 – Studio Spione Commercialista Latina

Pertanto, nonostante la maggior parte dei programmi e gestionali è ancora in fase di “forma definitiva”, si consiglia vivamente di cominciare a prendere “dimestichezza” con questo nuovo modo di fatturazione già per novembre/dicembre in modo da non trovarsi impreparati il 1 gennaio 2019.

fatturazione elettronica - studio commercialista latina

NB: Inoltre, restano esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica:

  • i “minimi” (soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio di cui all’art. 27 co.1 e 2 del DL 98/2011);
  • i “forfettari” (soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 -89 della L. 190/2014).

Per approfondimenti: www.studiospionecommercialista.com – www.studioinrete.it

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento.


Superammortamento – Studio Spione Commercialista Latina

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 145/E del 24 novembre 2017, ha chiarito con quali modalità va applicata l’agevolazione del superammortamento con riferimento ai beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 516,46 euro.

In particolare secondo l’Agenzia delle Entrate per tali beni il costo va dedotto integralmente nell’esercizio di sostenimento ovvero in base al coefficiente di ammortamento qualora il contribuente scelga di ammortizzare il costo in più esercizi.

Per info contattare lo Studio Spione Commercialista Latina

TEL. 0773.472355

Contatti: Studio Spione Contattaci!

email: info@studiospionecommercialista.com

 


Principali Novità modello redditi sc 2017

Lo studio Spione è a disposizione dei clienti per illustrare le principali novità del modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali relativo all’anno d’imposta 2016 (modello redditi sc 2017).

Si ricorda che da quest’anno il modello non si chiama più Unico, ma Redditi, a seguito dell’eliminazione della possibilità di presentare la dichiarazione Iva in forma unificata.

Il modello redditi sc 2017 deve essere presentato:

  • entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
  • per i soggetti aventi il periodo di imposta coincidente con l’anno solare entro il 2.10.2017 (poiché il 30.9.2017 quest’anno cade di sabato).

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti